Diversamente da quanto detto in precedenza in questi tipi di società risulta di preminente importanza il capitale conferito dai soci rispetto ai soci stessi e la loro peculiarità (tranne per gli accomandatari di S.A.p.A.) è la responsabilità limitata, i costi di gestione – anche fiscali – sono però più onerosi.
Tutte le società di capitali sono persone giuridiche, quindi hanno piena autonomia patrimoniale e rispondono delle obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio; da ciò discende una notevole rigidità con riferimento all’organizzazione interna, alla responsabilità degli amministratori e alla tenuta del bilancio.
In fase di costituzione, e poi durante la vita della società stessa, i soci determinano la disciplina interna della società contenuta nello Statuto.
Ogni modifica che i soci vogliano o debbano fare degli elementi costitutivi deve essere pubblicizzata nel Registro Imprese con idoneo verbale assembleare pubblico.
Le modifiche possono avere ad oggetto, ad esempio:
- la sede (è soggetta a verbale notarile la sola modifica del comune);
- l’oggetto;
- il capitale;
- la durata;
- il sistema di amministrazione;
- le clausole che disciplinano il recesso e l’esclusione o la successione dei soci;
- la ripartizione degli utili e delle perdite.
La cessione della partecipazione sociale (quota sociale o azioni) a terzi è possibile nel rispetto delle regole che sono state stabilite nello Statuto. La cessione della partecipazione, infatti, in base al tipo scelto, può essere libera, oppure esclusa totalmente, o limitata perché sottoposta al giudizio di gradimento dei soci stessi o dell’organo amministrativo.
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