L’IMPRESA può essere esercitata anche da una sola persona o in forma collettiva per il tramite, o meno, di una SOCIETÀ.
Coloro che intendono quindi costituire una società devono fare una serie di scelte affrontando diverse opzioni.
Insieme al Notaio e al Commercialista, ognuno per le rispettive competenze, i futuri soci o l’unico socio costituente, in considerazione del tipo di attività che si prefiggono di esercitare, devono valutare:
- La somma da destinare a capitale, talune società hanno dei minimi richiesti dalla legge, e tra le sue funzioni più importanti vi è certamente quella di determinare la misura dei diritti sociali.
- L’organizzazione della compagine sociale: più precisamente se adottare una proporzionalità rispetto a quanto sopra indicato o se prescindere dai versamenti come parametro.
- I beni di cui dotare l’ente e che potrebbero essere utili per lo svolgimento dell’impresa;
- La forma di amministrazione da adottare che può essere unipersonale (un solo amministratore), oppure con più amministratori che, a loro volta, possono decidere congiuntamente tutte le operazioni da compiere, oppure solo alcune individuate per tipologia o per valore;
- Le regole per il trasferimento delle partecipazioni tanto per atto tra vivi quanto a fronte di una successione;
- Le regole che disciplinano il recesso e l’esclusione;
- Se adottare o meno le cc.dd. "deadlock provisions" per risolvere eventuali stalli societari dovuti all’indecisione o al conflitto tra più soci.
Oltre a questi, molti altri elementi possono essere di interesse dei futuri soci sin dal momento della costituzione qualora l’attività che intendono svolgere abbia particolari caratteristiche o abbia già dimensioni tali da suggerire l’adozione di strumenti e istituti giuridici specifici.
Dall’approccio a tutte le variabili indicate, ne deriva la scelta della forma di società:
Le società di persone sono le forme societarie più semplici e meno costose nella loro gestione, chiamate così data la maggiore rilevanza delle persone rispetto al capitale.
L’elemento caratterizzante è indubbiamente la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali: il singolo socio risponde con tutto il proprio patrimonio per i debiti della società, benché nelle s.n.c. e nelle s.a.s non in prima istanza.
Una limitazione di responsabilità è possibile nella s.a.s ove esistono due categorie istituzionali e irrinunciabili di soci di cui una limitatamente responsabile a quanto conferito.
Diversamente da quanto detto in precedenza in questi tipi di società risulta di preminente importanza il capitale conferito dai soci rispetto ai soci stessi e la loro peculiarità (tranne per gli accomandatari di S.A.p.A.) è la responsabilità limitata, i costi di gestione – anche fiscali – sono però più onerosi.
Tutte le società di capitali sono persone giuridiche, quindi hanno piena autonomia patrimoniale e rispondono delle obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio; da ciò discende una notevole rigidità con riferimento all’organizzazione interna, alla responsabilità degli amministratori e alla tenuta del bilancio.
In fase di costituzione, e poi durante la vita della società stessa, i soci determinano la disciplina interna della società contenuta nello Statuto.
Ogni modifica che i soci vogliano o debbano fare degli elementi costitutivi deve essere pubblicizzata nel Registro Imprese con idoneo verbale assembleare pubblico.
Le modifiche possono avere ad oggetto, ad esempio:
- la sede (è soggetta a verbale notarile la sola modifica del comune);
- l'oggetto;
- il capitale;
- la durata;
- il sistema di amministrazione;
- le clausole che disciplinano il recesso e l’esclusione o la successione dei soci;
- la ripartizione degli utili e delle perdite.
La cessione della partecipazione sociale (quota sociale o azioni) a terzi è possibile nel rispetto delle regole che sono state stabilite nello Statuto. La cessione della partecipazione, infatti, in base al tipo scelto, può essere libera, oppure esclusa totalmente, o limitata perché sottoposta al giudizio di gradimento dei soci stessi o dell’organo amministrativo.
Le società cooperative sono caratterizzate dalle finalità mutualistiche. A differenza delle altre società, infatti, il loro scopo principale non è la divisione degli utili; i soci di queste società traggono vantaggio dalla partecipazione alla società solo per le opportunità di lavoro che ne derivano (cooperative di produzione e lavoro), oppure per la possibilità di acquistare beni e servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato (cooperative di consumo).
Detta mutualità può essere o meno prevalente nell’esercizio dell’attività di impresa e da ciò discenderanno le relative agevolazioni fiscali, è bene precisare che siffatta caratteristica non fa venire meno lo scopo di lucro, comunque presente.
Operate queste scelte, si procede alla formazione dell’atto costitutivo ove saranno contenute, altresì, le norme regolatrici dell’ente che daranno vita allo Statuto, in caso di società di capitali, ai Patti sociali, per quanto concerne le società di persone.
La redazione dello statuto societario avviene attraverso clausole innovative e specifiche – allineate alle possibili opportunità offerte dal dato normativo, dall’evoluzione giurisprudenziale o dalla più avanzata letteratura di settore – orientate alle esigenze individuali espresse dalla clientela, con cui il notaio auspica di instaurare una fase di confronto, preliminare alla stesura del testo statutario, intesa all’indagine della volontà dei soci in ordine alle principali regole di organizzazione dell’ente: struttura della governance, regime di circolazione delle partecipazioni (tra vivi e/o causa di morte), diversificazione dei diritti attribuiti ai soci, eventuale svolgimento telematico delle riunioni assembleari e/o consiliari, clausole anti-stallo, patrimoni destinati, diritti di exit e di esclusione, tra le altre.
Lo stesso metodo di lavoro ispira, naturalmente, anche tutte le operazioni diverse dalla costituzione: come, a titolo esemplificativo, quelle di natura traslativa (trasferimenti di azioni e quote, trasferimenti dell’azienda o di suoi rami) o intese alla costituzione di vincoli sulle partecipazioni (pegno, usufrutto), quelle di ristrutturazione societaria (trasformazioni, fusioni, scissioni), quelle di finanziamento anche partecipativo (prestiti obbligazionari, titoli di debito, bond e mini bond, SFP) le operazioni nominali o reali sul capitale (riduzioni e aumenti di capitale) e, in genere, tutte le operazioni di modifica (verbali di modifica dello statuto delle società di capitali, modifiche dei patti sociali di società di persone) e a quelle connesse alla vita e allo scioglimento dell’impresa.
Il Notaio svolge la funzione, quindi, di accompagnare i futuri soci nella scelta degli elementi costituenti la società e di effettuare il controllo di legalità delle regole che intendono adottare per far sì che la società acquisti la propria soggettività giuridica nel rispetto della normativa vigente.
La funzione del Notaio continua anche dopo la sottoscrizione dell’atto costitutivo con la predisposizione e invio al Registro Imprese competente per territorio dell’atto costitutivo, dello Statuto o dei Patti sociali, fornendo tutti i dati necessari per l’aggiornamento del Registro Imprese.
Oltre che nella fase costitutiva, il Notaio è chiamato ad intervenire in tutte le operazioni societarie più rilevanti durante la vita della società: modifiche del contratto o delle regole statutarie, operazioni sul capitale sociale di aumento o riduzione, trasformazioni, fusioni, scissioni, emissione di prestiti obbligazionari, trasferimento delle partecipazioni.
I notai Noto possono curare la predisposizione:
- estratti cartacei e digitali di libri sociali e libri contabili;
- copie conformi cartacee di documenti cartacei;
- copie conformi digitali di documenti cartacei;
- copie conformi digitali di documenti digitali;
- vidimazione dei libri sociali.
Si ricorda che a norma dell’art. 2421 c.c. le società di capitali sono obbligate alla bollatura e alla numerazione dei seguenti libri:
- adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
- adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione delle obbligazioni
- adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2447 sexies c.c.
Tale obbligo, quindi, sussiste per le società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni, società cooperative e società consortili.
Non esiste alcun obbligo di bollatura per:
- Imprese individuali;
- Società di persone;
- Consorzi con attività esterna;
- Associazioni;
- Fondazioni.
L’art. 8 della legge n. 383 del 18/10/2001, ha soppresso l’obbligo della bollatura, fermo restando l’obbligo della numerazione progressiva per:
- Libro giornale;
- Libro inventari;
- Libri previsti dalla normativa fiscale.
Pertanto, per tali libri la bollatura è facoltativa.
Tassa di concessione governativa per la vidimazione e bollatura dei libri sociali e contabili.
Le S.p.a., le S.r.l., le S.r.l.s. e la S.a.p.a. e le società consortili sono tenute a pagare la tassa di concessione governativa annuale pari a:
- 309,87 euro, se il capitale sociale (alla data del 1° gennaio dell’anno in cui la tassa viene pagata) non supera i 516.456,90 euro;
- 516,46 euro, se il capitale sociale (alla data del 1° gennaio dell’anno in cui la tassa viene pagata) è maggiore.
Per le società di persone, società cooperative, associazioni e fondazioni e per i libri contabili è dovuta una tassa di concessione governativa pari a 67 euro ogni 500 pagine o frazione di pagina.
Le cooperative edilizie pagano una tassa di concessione governativa di 16,75 euro ogni 500 pagine o frazioni di pagina.
Le cooperative sociali e le Onlus sono esenti dal pagamento della tassa di concessione governativa.
La tassa di concessione governativa, che resta sempre la stessa indipendentemente dal numero dei libri e delle pagine, può essere pagata tramite modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali) entro il 16 marzo di ogni anno ovvero per le imprese di nuova costituzione anche utilizzando un bollettino postale recante il codice 6007 intestato all’Agenzia delle Entrate.
Marche da bollo: per ogni libro è prevista l’apposizione di una marca da bollo da 16 euro per ogni 100 pagine o frazioni di pagine.
Le cooperative sociali e le Onlus sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo.
In un contesto economico sempre più competitivo e fero rimanendo il nostro tessuto imprenditoriale regionale caratterizzato – soprattutto in senso positivo – da una vivace frammentazione e da una moltitudine di piccole e medie imprese, può risultare decisivo dar vita a forme di collaborazione stabile tra imprese, senza che ciò mini l’imprescindibile individualità di ciascun ente.
Le tradizionali forme di collaborazione che proponiamo sono il consorzio e l’associazione temporanea di imprese; tuttavia, è possibile sfruttare anche moderne soluzioni quali la rete di imprese, che consente anche di usufruire di agevolazioni fiscali e ottenere finanziamenti pubblici attraverso la partecipazione ad appositi bandi.
Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Per stipulare un contratto di rete sono sufficienti due imprese. La rete può essere di tipo orizzontale (tra imprese che svolgono la stessa attività) oppure verticale, detta anche rete di filiera (tra imprese che svolgono attività complementari per la realizzazione di un prodotto finale).