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FAMIGLIA E PROTEZIONE DEI SOGGETTI FRAGILI

I notai Noto assistono i cittadini in relazione all’intero arco di esigenze di carattere patrimoniale legate alla vita matrimoniale e affettiva, prestando la propria attività rispetto a tutte le convenzioni matrimoniali relative alla definizione del regime patrimoniale della famiglia, dell’unione civile o della coppia, agli atti traslativi (e non) di composizione della crisi familiare, agli atti segregativi di protezione del patrimonio familiare, anche nella prospettiva del passaggio generazionale, nonché a tutti gli atti relativi a imprese familiari e aziende coniugali.

Si presta, altresì, assistenza qualificata in relazione a tutti gli atti di protezione di soggetti minori e/o fragili.

Conformemente alla riforma del processo civile, difatti, si rende noto che talune autorizzazioni di volontaria giurisdizione (quella branca del diritto caratterizzata dall’assenza di contenzioso e che attiene tutela degli interdetti, alla curatela degli inabilitati e all’amministrazione di sostegno oltre che all’esercizio della responsabilità genitoriale) possono essere rilasciate direttamente dal notaio senza adire il competente Tribunale. Ove detta soluzione non fosse percorribile, qualora l’autorizzazione da richiedere sia propedeutica alla stipula di un atto per cui il notaio è incaricato, quest’ultimo potrà provvedere alla redazione del ricorso di volontaria giurisdizione.

L’espletamento di detta funzione di particolare pregnanza sociale – la protezione dei soggetti più fragili – è, inoltre, assolta attraverso la stipula di procure generali e atti segregativi del patrimonio, ma anche per il tramite della disciplina c.d. «dopo di noi», testamento biologico e disposizioni anticipate di trattamento sanitario (c.d. DAT).

Con particolare riguardo al “Dopo di noi” si invitano i cittadini a riflettere sulle potenzialità di un lungimirante intervento normativo che consente di progettare il futuro dei propri figli non autosufficienti attraverso operazioni non solo fiscalmente molto favorevoli, ma anche estremamente significative sul piano morale quali: trust, contratto di affidamento fiduciario e vincolo di destinazione.

Il nostro Ordinamento permette ai coniugi o gli uniti civilmente di scegliere il regime patrimoniale che ritengono più confacente ai loro interessi per regolare i rapporti.

Qualora i coniugi o gli uniti civilmente non dovessero optare per un regime in particolare si instaurerà tra loro un regime di comunione legale. Tuttavia, costoro, con la stipulazione di una convenzione matrimoniale, potranno mutare questo assetto.

La stipulazione di una convenzione di tal fatta può essere utile anche a destinare alcuni beni immobili o mobili registrati ai bisogni della famiglia distinguendo così il loro patrimonio in due parti: una soggetta alla potenziale aggressione di tutti i creditori (anche quelli che derivano il loro credito da rapporti lavorativi), l’altra soggetta solo alla potenziale aggressione dei soli creditori della famiglia, cioè di quei creditori che derivano il loro credito da un rapporto motivato dai bisogni della famiglia.

Questo tipo di convenzione è il fondo patrimoniale.

La creazione di una holding di famiglia per la gestione di partecipazioni societarie implica. vantaggi gestionali e fiscali oltre che rappresentare un interessante strumento per il passaggio generazionale.
Altro aspetto peculiare, che può essere apprezzato nei casi in cui non vi siano nuclei familiari omogenei ma composti da più ramificazioni, attiene alla possibilità di prevenire o disinnescare conflitti.

Difatti, tramite la holding, preposta all’attività di direzione e coordinamento, si può determinare chi sia in grado di occuparsi della gestione, chi di lavorare all’interno e chi invece non risulti adeguato.

Del resto, la holding è una società, e come tale, beneficia di quelle previsioni normative – da tradursi in clausole statutarie – utili al mantenimento del controllo (es. diritti particolari, azioni a voto plurimo o limitato).

La holding consente di utilizzare più facilmente lo strumento del patto di famiglia, consentendo di gestire i trasferimenti perequativi per il tramite delle molteplici possibilità date dal diritto societario.

Dal 2016 mediante la legge conosciuta come Cirinnà, in onore della sua prima firmataria, nel nostro paese è possibile che due persone di maggiore età del medesimo sesso si uniscano con effetti sostanzialmente assimilabili al matrimonio costituzionalmente riconosciuto.

Da questa Unione discendono diritti e doveri nei rapporti personali, patrimoniali ed ereditari, con la conseguenza di non poco conto di poter concretizzare anche sul piano giuridico quelle famiglie fino a qualche anno fa ignorate.

Questa Unione viene registrata nell'archivio dello Stato civile tal quale, quindi, si potrà desumere anche il regime patrimoniale optato dai soggetti dell'unione, eventualmente modificabile per atto pubblico avanti al notaio e ai testimoni.

Questa legge ha provveduto a regolare anche una situazione fattuale sempre più frequente: quella della convivenza di fatto di due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

Benché di portata giuridica inferiore in termini di contenuto, anche la convivenza di fatto può essere registrata e in tal senso l'intervento di un operatore esperto come il notaio può aiutare i soggetti protagonisti della convivenza a regolare i loro rapporti patrimoniali nella maniera più confacente alle esigenze di ciascuno.

Ci sentiamo, difatti virgola di consigliare a quelle coppie che non abbiano programmato di unirsi in matrimonio di esplorare questa possibilità cosicché da trovarsi provvisti nel momento del bisogno di tutti gli strumenti offerti dal nostro ordinamento per meglio tutelarsi.

La stipulazione di un contratto di convivenza, che ben può essere sciolto anche solo per recesso unilaterale, consta di un accordo con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza, attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali della stessa e alcuni limitati aspetti dei rapporti personali (ad esempio la designazione dell’amministratore di sostegno). L’accordo può essere usato anche per disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza.