Il nostro Ordinamento permette ai coniugi o gli uniti civilmente di scegliere il regime patrimoniale che ritengono più confacente ai loro interessi per regolare i rapporti.
Qualora i coniugi o gli uniti civilmente non dovessero optare per un regime in particolare si instaurerà tra loro un regime di comunione legale. Tuttavia, costoro, con la stipulazione di una convenzione matrimoniale, potranno mutare questo assetto.
La stipulazione di una convenzione di tal fatta può essere utile anche a destinare alcuni beni immobili o mobili registrati ai bisogni della famiglia distinguendo così il loro patrimonio in due parti: una soggetta alla potenziale aggressione di tutti i creditori (anche quelli che derivano il loro credito da rapporti lavorativi), l’altra soggetta solo alla potenziale aggressione dei soli creditori della famiglia, cioè di quei creditori che derivano il loro credito da un rapporto motivato dai bisogni della famiglia.
Questo tipo di convenzione è il fondo patrimoniale.
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