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Deposito prezzo

Il deposito prezzo è uno strumento regolamentato dalla Legge n. 124/2017, articolo 1, commi 63 e seguenti ed è pensato per offrire alle parti una tutela in quel lasso temporale intercorrente tra la stipula dell’atto di vendita immobiliare e l’effettivo saldo del prezzo destinato al venditore.

Nelle more, difatti, potrebbero insorgere problematiche tali da condizionare il buon esito dell’operazione così, affidandosi al Notaio quale pubblico ufficiale equidistante dalle parti le somme rimarrebbero depositate presso un apposito conto del notaio c.d. “conto corrente dedicato” totalmente insensibile rispetto alle vicende personali e professionali del notaio e la cui contabilizzazione soggiace a un severo regime di controllo.

Dette somme potranno rimanere depositate fino a che sarà eseguita la registrazione e la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari, e sarà quindi verificata l’assenza di gravami o formalità pregiudizievoli. In questo modo le parti risultano pienamente tutelate contro qualsiasi problema che potrebbe intervenire tra la firma dell'atto e la sua trascrizione nei registri immobiliari, che ne determina l'opponibilità verso i terzi.

Possono essere lasciate in deposito anche le somme destinate alla cancellazione di ipoteche gravanti sull’immobile, o al pagamento di altre spese dovute dal venditore e non ancora pagate (per esempio, le spese condominiali arretrate).

Una riprova di quanto sia importante interloquire prima di tutto con il proprio notaio di fiducia risiede nel fatto che – frequentemente – questa possibilità viene esclusa nelle proposte irrevocabili di acquisto contenenti delle rinunce preventive all’opzione di avvalersi della disciplina del deposito prezzo.