Società cooperativa

Le società cooperative sono caratterizzate dalle finalità mutualistiche. A differenza delle altre società, infatti, il loro scopo principale non è la divisione degli utili; i soci di queste società traggono vantaggio dalla partecipazione alla società solo per le opportunità di lavoro che ne derivano (cooperative di produzione e lavoro), oppure per la possibilità di acquistare beni e servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato (cooperative di consumo).
Detta mutualità può essere o meno prevalente nell’esercizio dell’attività di impresa e da ciò discenderanno le relative agevolazioni fiscali, è bene precisare che siffatta caratteristica non fa venire meno lo scopo di lucro, comunque presente.

Operate queste scelte, si procede alla formazione dell’atto costitutivo ove saranno contenute, altresì, le norme regolatrici dell’ente che daranno vita allo Statuto, in caso di società di capitali, ai Patti sociali, per quanto concerne le società di persone.

La redazione dello statuto societario avviene attraverso clausole innovative e specifiche – allineate alle possibili opportunità offerte dal dato normativo, dall’evoluzione giurisprudenziale o dalla più avanzata letteratura di settore – orientate alle esigenze individuali espresse dalla clientela, con cui il notaio auspica di instaurare una fase di confronto, preliminare alla stesura del testo statutario, intesa all’indagine della volontà dei soci in ordine alle principali regole di organizzazione dell’ente: struttura della governance, regime di circolazione delle partecipazioni (tra vivi e/o causa di morte), diversificazione dei diritti attribuiti ai soci, eventuale svolgimento telematico delle riunioni assembleari e/o consiliari, clausole anti-stallo, patrimoni destinati, diritti di exit e di esclusione, tra le altre.

Lo stesso metodo di lavoro ispira, naturalmente, anche tutte le operazioni diverse dalla costituzione: come, a titolo esemplificativo, quelle di natura traslativa (trasferimenti di azioni e quote, trasferimenti dell’azienda o di suoi rami) o intese alla costituzione di vincoli sulle partecipazioni (pegno, usufrutto), quelle di ristrutturazione societaria (trasformazioni, fusioni, scissioni), quelle di finanziamento anche partecipativo (prestiti obbligazionari, titoli di debito, bond e mini bond, SFP) le operazioni nominali o reali sul capitale (riduzioni e aumenti di capitale) e, in genere, tutte le operazioni di modifica (verbali di modifica dello statuto delle società di capitali, modifiche dei patti sociali di società di persone) e a quelle connesse alla vita e allo scioglimento dell’impresa.

Il Notaio svolge la funzione, quindi, di accompagnare i futuri soci nella scelta degli elementi costituenti la società e di effettuare il controllo di legalità delle regole che intendono adottare per far sì che la società acquisti la propria soggettività giuridica nel rispetto della normativa vigente.

La funzione del Notaio continua anche dopo la sottoscrizione dell’atto costitutivo con la predisposizione e invio al Registro Imprese competente per territorio dell’atto costitutivo, dello Statuto o dei Patti sociali, fornendo tutti i dati necessari per l’aggiornamento del Registro Imprese.

Oltre che nella fase costitutiva, il Notaio è chiamato ad intervenire in tutte le operazioni societarie più rilevanti durante la vita della società: modifiche del contratto o delle regole statutarie, operazioni sul capitale sociale di aumento o riduzione, trasformazioni, fusioni, scissioni, emissione di prestiti obbligazionari, trasferimento delle partecipazioni.

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